Discriminazione nel mondo del lavoro: mobbing e omonegatività

In questo articolo vediamo quali sono gli strumenti per proteggersi da Mobbing, omonegatività e discriminazioni nell’ambito lavorativo.

Leggi Italiane contro la Discriminazione nel mondo del lavoro

In ambito lavorativo, in particolare, il D.Lgs. 216/2003 fa specifico riferimento (art. 3 co. 1) alle seguenti aree:

  • accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
  • occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
  • accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
  • affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

Cos’è il Mobbing

Le violenze, le aggressioni – anche verbali – e i maltrattamenti subiti sul luogo di lavoro prendono normalmente il nome di mobbing.
Le forme che il mobbing può assumere, anche al di fuori di un contesto prettamente lavorativo, nei confronti della vittima possono consistere in pressioni o molestie psicologiche, calunnie sistematiche, maltrattamenti verbali ed offese personali, minacce o atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente o avvilire, anche in forma velata ed indiretta, critiche immotivate ed atteggiamenti ostili, delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’impresa, ente o amministrazione.

Inoltre il mobbing può consistere altresì in forme di esclusione o immotivata marginalizzazione dell’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni, nell’attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni psicologiche e fisiche della vittima, attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto, impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, marginalizzazione immotivata della vittima rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, esercizio esasperato di forme di controllo nei confronti della vittima, idonee a produrre danni o seri disagi, atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore consistenti in discriminazioni.

L’Omonegatività sul lavoro

Nel D.Lgs. 216/2003 il legislatore non parla di mobbing ma di molestie in ambito lavorativo (art. 2 comma 3) assimilandole alle discriminazioni definendole in modo puntuale come “comportamenti indesiderati” posti in essere per discriminare in via diretta o indiretta “aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”, quello che spesso viene definito come un “clima di omonegatività sul lavoro”.

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