Adozione con maternità surrogata

È possibile adottare il figlio del compagno concepito con maternità surrogata?

La risposta è sì.

Ma attenzione, ciò che il Tribunale riconosce non è l’adozione da parte di una coppia gay, ma riconosce l’adozione in casi particolari come previsto già nell’art. 44 della L.184 del 1983 sulle adozioni. Il suddetto articolo prevede la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio naturale o adottivo dell’altro nel caso in cui l’altro genitore sia morto o rinunci alle sue prerogative. Va sottolineato che il termine coniuge viene inteso in modo generico relativamente al sesso.
Solo però con la sentenza n. 299/2014 del Tribunale dei Minorenni di Roma che ha riconosciuto ad una donna il diritto di adottare la figlia della propria compagna, si comincia a parlare della possibilità di adottare il figlio del proprio compagno omosessuale.

Il tribunale con le proprie sentenze ancora una volta corre più veloce del Legislatore colmando in via interpretativa il vuoto normativo.
Questo trend positivo trova la sua giustificazione nella società e nel modo in cui questa interpreta i concetti di famiglia, di matrimonio e di coppia. Ad essere ritenute degne di tutela, quindi, non sono solo le famiglie fondate sul matrimonio, ma anche quelle che, comunque, costituiscono una formazione sociale idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione (Corte Costituzionale n. 138/2010).
Il Tribunale dei Minorenni di Roma con più sentenze in merito, proprio applicando il principio sopra indicato e previsto nell’art. 44 della legge sulle adozioni, ha riconosciuto l’adozione dei figli da parte del partners omosessuale del genitore naturale.
Il Tribunale, infatti, ha posto la sua attenzione, sul fatto che ciò che deve spingere il Giudice a prendere una decisione in merito alla adottabilità del figlio del compagno omosessuale non sia il pregiudizio in parte diffuso nella società, ma il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico del minore. Il Tribunale, infatti, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale.

Adozione Legittimante e Adozione “semi-piena”

In Italia, infatti, accanto all’adozione c.d. legittimante, abbiamo l’adozione “semi piena” o in casi particolari.

Con la l’adozione legittimante, il figlio adottivo diventa figlio della coppia adottante, come se fosse legittimo (ecco perchè si chiama legittimante) o, come si dice oggi, figlio nato nel matrimonio e gli adottanti devono essere in possesso di alcuni requisiti.
Successivamente all’adozione legittimante:

  •  l’adottato sostituisce il proprio cognome, con quello dei genitori adottivi e lo può trasferire ai propri figli;
  • come già detto, si costituisce un rapporto di filiazione a 360° fra figlio e genitori adottivi e conseguentemente,
  • l’adottato acquista la parentela con tutti i componenti della famiglia dei genitori adottivi;
  • ne consegue che ogni legame giuridico fra adottato e la sua famiglia d’origine (biologica) viene definitivamente troncato, sopravvivono solo i divieti matrimoniali.

L’adozione in casi particolari, lo dice la sua stessa dizione, è concessa solo in casi ben precisi e tassativamente indicati dalla legge, nel senso che non possono essere aggiunti, neanche in via interpretativa, altri.
E’ stata prevista per favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già se ne prendono cura, così da proteggere il minore stesso, anche se non sussistono tutti i requisiti per l’adozione legittimante.
Non sono, quindi, richiesti i requisiti stringenti per quest’ultima adozione e, di conseguenza, non ne vengono neanche riconosciuti tutti gli effetti: ecco perchè l’adozione in casi particolari viene anche chiamate “semi piena”.

Con l’adozione semi piena:

  • il minore acquista lo stato di figlio adottivo dell’adottante;
  •  per il minore, permangono tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine, anche se i genitori biologici perdono la responsabilità genitoriale;
  •  il minore antepone, al proprio, il cognome dell’adottante;
  • non si crea alcun legame di parentela con i componenti della famiglia dell’adottante;
  •  l’adottato ha gli stessi diritti successori del figlio legittimo, mentre l’adottante non ha alcun diritto successorio sul figlio adottivo;
  •  il genitore adottivo ha il dovere di mantenere, istruire ed educare l’adottato; assume la responsabilità genitoriale; amministra i beni del minore, ma non ha l’usufrutto sugli stessi;
  • l’adottante e adottato hanno il reciproco dovere di prestare gli alimenti, l’uno nei confronti dell’altro.

Al Tribunale pertanto si può chiedere la c.d adozione semi piena prevista dall’art. 44 L. 184/1983 sulle adozioni primo comma lettera d). Sarà dunque l’interesse del minore a far propendere per la sua adozioni in casi particolari da parte anche di una coppia non sposata sia etero che omosessuale.
In fondo, far ricadere la scelta su una coppia sposata, perchè stabile, oggi giorno, esprime un criterio che fa acqua, perchè con l’aumento esponenziale delle separazioni e dei divorzi, il vincolo matrimoniale non è più sinonimo di stabilità.
L’art. 44, poi, non contiene alcuna discriminazione fra coppie in base al loro orientamento sessuale e se mai fosse interpretato in tale senso, si violerebbe la Costituzione.

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