Bullismo omofobico e Cyberbullismo

Il fenomeno del bullismo e del bullismo omofobico è certamente preoccupante, in particolare nelle scuole e sui social network, con i conseguenti tristi episodi di cronaca di giovani vittime suicide.

Il sistema giuridico italiano non fornisce una definizione del bullismo e nemmeno la giurisprudenza lo ha, al momento, elaborato. Il bullismo è sempre stato considerato sotto il profilo psicologico e non come una fattispecie avente rilevanza giuridica, ed è strettamente connesso al fenomeno del mobbing, che concerne le vessazioni in ambito lavorativo: la dottrina lo definisce anche “mobbing in etè evolutiva”.

Così come non esiste un concetto giuridico di bullismo, tanto meno è stato formulato giuridicamente il concetto di bullismo omofobico: non esistono in Italia, infatti, ad oggi nè un reato di omofobia nè un’aggravante per motivi omofobici connessa ad altri reati.

Come tutelare le vittime di bullismo?

In ogni caso è possibile, per tutelare le vittime di bullismo, applicare singolarmente alcuni istituti già esistenti nel nostro sistema legale.

I reati che si riferiscono a comportamenti tipici del bullo (o del gruppo di bulli) possono essere:

  • percosse (art. 581 codice penale)
  • lesioni personali (art. 582 c.p.)
  • rissa (art. 588 c.p.)
  • ingiuria (art. 594 c.p.)
  • diffamazione (art. 595 c.p.)
  • violenza sessuale (art. 609 bis e ss. c.p.)
  • sequestro di persona (art. 605 c.p.)
  • violenza privata (art. 610 c.p.)
  • minaccia (art. 612 c.p.)
  • atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
  • molestie (art. 660 c.p.)
  • furto (art. 624 c.p.)
  • rapina (art. 628 c.p.)
  • estorsione (art. 629 c.p.)
  • danneggiamento (art. 635 c.p.)

Vi sono poi forme di prevaricazione più sottile, come l’isolamento della vittima o la derisione continua della medesima (“bullismo relazionale”): il bullismo infatti non è solo violenza estrema, ma anche quotidiano stillicidio di umiliazioni e di esclusioni.

Il Cyberbullismo

Si parla di cyber-bulling quando le prevaricazioni sono poste in essere o amplificate attraverso l’uso di strumenti e dispositivi elettronici e tecnologici, quali email, sms, mms, social networks (facebook, youtube etc.).
Un’importante caratteristica del bullismo, da un punto di vista giuridico, è che il fenomeno non è da ricondurre a condotte aggressive individuali, ma riflette dinamiche di gruppo, più complesse da contrastare.
Il bullismo non deve essere confuso con qualsivoglia atto aggressivo, in quanto l’essenza del bullismo sta nel suo carattere relazionale nello scopo prevaricatorio del bullo. Il bullismo è sistematico: continuo e non occasionale.

La tutela della vittima di bullismo dovrà pertanto abbracciare due diverse ambiti oltre al sostegno psicologico si dovrà intraprendere la strada legale della denuncia nei tempi e modi previsto dalla legge per i singoli reati subiti.

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