Il primo assegno di mantenimento per una coppia gay

Primo assegno di mantenimento relativo ad un divorzio giudiziario di una coppia costituita da persone dello stesso sesso dopo l’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n.76, sulle unioni civili. Le due iniziano a convivere nel 2013, una di Pordenone, l’altra veneta. Quest’ultima, con un ridimensionamento della sua carriera, si trasferisce nella città friulana, dove inizia la convivenza, poi il matrimonio, poi le liti, poi il divorzio.
Il Tribunale, con una sentenza innovativa, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, ha espresso importanti principi: è stato preso in considerazione anche il periodo di convivenza che le due donne hanno avuto prima del rito civile, avvenuto nel 2016; è stata presa in considerazione la “perdita di chance”, da parte della donna che aveva trasferito la propria sede di lavoro per seguire la compagna, per il danno lavorativo che ha subito, a seguito del trasferimento a Pordenone e la definizione del suo rapporto di lavoro, in essere nella città in cui risiedeva. Il Tribunale dunque ha ritenuto che in relazione a scelte riconducibili alla vita comune e all’aver accettato di fatto una attività meno remunerata rispetto a quella antecedente alla vita di coppia debba essere riconosciuta la perdita di chance e di opportunità lavorative. Il Giudice ha stabilito un assegno di mantenimento per il coniuge più debole.
Nella speranza che tale sentenza costituisca un riferimento per le decisioni future dei Tribunali in Italia, non solo in relazione ai divorzi tra coppie dello stesso sesso, ma anche per quelle eterosessuali: i Giudici della separazione e del divorzio tra coniugi non riconoscono né il periodo di convivenza, anteriore al matrimonio, né la “perdita di chance” che tante donne subiscono o per seguire i mariti che per lavoro vengono trasferiti o per dedicarsi alla famiglia.

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