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STALKING capiamo cos’è

Lo stalking è un reato introdotto nell’ordinamento penale italiano con il d.l. 11/2009attraverso l’inserimento dell’art 612 bis, con il quale  viene stabilito che:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Con questo articolo il nostro legislatore ha voluto trovare una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che prima dell’introduzione della novità normativa venivano inquadrati in altre fattispecie di reato meno gravi, come per esempio la minaccia e che non riuscivano di fatto a tutelare in maniera adeguata la vittima delle gravi condotte poste in essere dal persecutore.

Quali gli elementi che caratterizzano lo stalking

L’elemento oggettivo dello stalking è rappresentato dalla reiterazione delle condotte persecutorie, idonee a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, determinando un ”fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ciò significa che determinante per capire se si tratta di stalking è l’alterazione da parte della vittima delle proprie abitudini di vita per paura di subire un danno grave ed irreparabile da parte del persecutore.

L’elemento soggettivo dello stalking è il dolo generico, ovvero la volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestia. E’ sufficiente dunque la coscienza e volontà delle singole condotte. È altresì necessaria la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi ai danni della vittima .

Come è punito lo stalking: 

Come previsto dall’art. 612-bis del codice il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave  e di procede a querela della persona offesa. Il termine per poter proporre querela è di sei mesi, e inizia a decorrere dal momento in cui il reato è consumato, ovvero dal momento in cui la persona offesa altera le proprie abitudini di vita o ricade in uno stato di ansia o di paura.

La querela non è revocabile se il fatto viene commesso sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 612 c.p., e il reato è procedibile d’ufficio nel caso in cui vi siano le aggravanti previste dal terzo comma dello stesso articolo 612 bis c.p.

Divieto di avvicinamento

A tutela della parte offesa, la norma introduce nuove tipologie di misure cautelari prevedendo anche come nuova misura il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In questo modo il Legislatore ha cercato di dare una risposta concreta per evitare il protrarsi del disagio nella vittima. Lo stalker al quale viene comminata tale restrizione cautelare non potrà avvicinarsi quindi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi familiari  e non potrà avere contatti telefonici o di altro genere con la persona offesa.